Gli avvocati adeguano le proprie parcelle alle tariffe forensi, stabilite dal Ministero della Giustizia.
Le tariffe sono inderogabili per legge. L'avvocato, non può applicare tariffe inferiori al minimo previsto dalle tabelle, pena la comminazione di sanzioni disciplinari come previsto dal D.M. 8 aprile 2004, n. 127 .
Per visionare il regolamento riguardante le tariffe applicate dagli avvocati per le prestazioni da loro effettuate, cfr. "D.M. n. 127 del 8.4.2004 (G.U. n. 115 del 18.5.2004, s.o. n. 95) in vigore dal 2.6.2004"
Home :: Inizio Pagina :: Contatti :: Mail